Decreto energia
Decreto energia
Decreto energia
Dopo la firma del Presidente della Repubblica, la Legge 27 aprile 2022, n. 34 (conversione del D.L. 17/2022 noto come “Decreto energia“) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Decreto energia
La Legge contiene tante novità interessanti per le rinnovabili:
- possibilità di fare autoconsumo a distanza con un collegamento diretto fino a 10 chilometri. L’autoconsumatore potrà utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore;
- (Solar belt) si definiscono automaticamente aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra (se non ci sono vincoli dei Beni culturali) le aree agricole entro 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere e le aree interne agli impianti industriali e a 150 metri dalle autostrade; in queste aree si applicheranno procedure più snelle: fino a 1 MW dichiarazione di inizio lavori asseverata, fino a 10 MW procedura abilitativa semplificata, sopra ai 10 MW autorizzazione unica;
- si dispone che il Gse ritiri e rivenda l’energia prodotta da impianti Fer con PPA di durata almeno triennale;
- prevista l’adozione di un decreto per un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici;
- semplificazioni per gli impianti fotovoltaici galleggianti e per quelli inferiori a 1 MW su aree idonee, inclusi quelli in aree industriali, per i quali basterà la dichiarazione di inizio lavori;
- semplificazioni per i rifacimenti eolici;
- si promuove la valorizzazione dei sottoprodotti agroindustriali allargando la gamma delle biomasse impiegabili, favorendo così lo sviluppo del biogas e biometano agricolo in funzione delle specificità dei territori;
- autorizzazione alla quarta cessione del credito dei bonus edilizi: si prevede che “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni […] è consentita una ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Decreto energia
Autoconsumo a distanza
L’art. 10 ter del testo votato, intervenendo sulla disciplina dell’autoconsumatore di energia rinnovabile, e dunque sull’articolo 30 del decreto legislativo n. 199/2021, specifica che l’autoconsumo può avvenire anche con uno o più impianti Fer ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso.
In tal caso, appunto, l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento fino a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse.
Si consente poi espressamente all’autoconsumatore di energia rinnovabile – che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità – l’accesso agli incentivi e alle compensazioni per la condivisione dell’energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche, artt. 8 e 31 del d.lgs. 199/2021).
Nel caso di un autoconsumatore da un impianto direttamente interconnesso all’utenza, quest’ultimo può accedere invece, in presenza dei presupposti, agli incentivi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW (art. 6 del d.lgs 199/2021), per i piccoli impianti (art. 7) e per la condivisione dell’energia (art. 8).
In questi casi, gli oneri generali di sistema sono applicati nella stessa misura applicata alla condivisione dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante la rete di distribuzione esistente.
L’area dove l’energia viene prodotta deve essere nella disponibilità di chi consuma l’energia, ma gli impianti non devono essere necessariamente gestiti dal consumatore di energia: possono essere anche di terzi o gestiti da terzi, purché questi restino soggetti alle istruzioni del consumatore.
Con la medesima autorizzazione con la quale viene autorizzato l’impianto di produzione può essere autorizzata la linea elettrica. Quindi se l’impianto potrà essere autorizzato in Pas (Procedura Autorizzativa Semplificata) anche la linea (purché interrata) che collega l’impianto al punto di consumo potrà essere autorizzata in Pas.
I risparmi possono essere molto significativi perché l’energia potrà essere veicolata direttamente dall’impianto di produzione a quello di consumo senza l’intermediazione dei trader, senza usufruire dei servizi di dispacciamento e trasmissione dell’energia, né essere soggetto al pagamento delle perdite di energia”.
L’impianto potrà essere realizzato direttamente dal consumatore o, in alternativa, finanziato e gestito da terzi sull’area messa a disposizione del cliente.
Nel primo caso se produttore e consumatore coincidono vi sarà anche l’esenzione dal pagamento dell’accisa, nel secondo caso l’accisa sarà invece dovuta. Fermi i costi di costruzione della linea elettrica, il risparmio principale è poter avere l’energia al prezzo di produzione, ma a ciò si aggiunge il risparmio per i servizi non fruiti che è di circa 23÷28 euro a MWh e, nel caso coincidano produttore e consumatore, il risparmio fiscale per l’autoproduzione di energia a fini accise di 12 euro a MWh. Gli oneri di sistema sull’energia autoconsumata dovranno invece essere integralmente pagati.
Solar Belt: aree automaticamente idonee
Una delle novità più importanti è quella della cosiddetta Solar Belt (ndr. distretti solari): si dispone che determinate aree, anche agricole, in assenza di vincoli culturali o paesaggistici, vengano dichiarate automaticamente idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra.
Si tratta delle aree entro 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, delle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti (oltre a quelle entro 300 metri da questi ultimi), delle aree dove già ci sono impianti FV o a 300 metri da impianti FV oggetto di rifacimento e di quelle aree entro 150 metri dalla rete autostradale e dai siti dei gestori delle ferrovie.
Per fare fotovoltaico a terra in queste aree, per impianti di potenza fino a 1 MW basterà la dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila), per potenze da 1 a 10 MW la procedura abilitativa semplificata (Pas) e per impianti oltre i 10 MW la procedura di autorizzazione unica (Pau).
Si è poi finalmente chiarito che la Pas si applica a prescindere dal livello di tensione a cui è connesso l’impianto e quindi sarà possibile anche per gli impianti in alta tensione. È stata inoltre confermata l’applicabilità della Pas non solo per l’area d’impianto, ma anche per le opere e infrastrutture necessarie.
Fotovoltaico su tetto: niente permessi nemmeno per le opere di rete
Il decreto interviene anche sul fotovoltaico su tetto: si prevede che non servono permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, comunque denominati, per l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici sugli edifici e su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, compresi quelli già esistenti all’interno dei comprensori sciistici.
La novità del decreto è che non servono permessi nemmeno per la realizzazione di tutte le opere per la connessione alla rete elettrica, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici o manufatti fuori terra.
Tale previsione è rilevante perché non pone vincoli né in relazione alla lunghezza della rete, né in relazione alle caratteristiche interrate o aeree degli adeguamenti da effettuare e si applica anche per aree esterne agli edifici. Se interpretata con modalità non restrittive potrebbe eliminare la necessità delle autorizzazioni di rete e delle autorizzazioni paesaggistiche per i rifacimenti delle linee elettriche, che si rendono necessari in occasione delle nuove connessioni per gli impianti a tetto e su strutture fuori terra.
Fanno eccezione a tutto ciò gli impianti installati in aree o su immobili di notevole interesse pubblico: in questo caso l’installazione è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.
In ogni caso, anche quando ci sono questi vincoli di notevole interesse pubblico si può però evitare l’autorizzazione paesaggistica, se l’installazione prevede pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccetto che per le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Modello unico fino a 200 kW su tetto e semplificazioni per l’urbanistica
Il decreto, così come convertito in legge, all’articolo 10, estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di FV su tetto da 50 a 200 kW, realizzati in edilizia libera.
Si dispone poi che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura previsti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60% dell’area industriale di pertinenza e che gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Questa previsione è molto utile soprattutto per la procedura abilitativa semplificata (Pas) dove non è possibile modificare lo strumento urbanistico: è così possibile presentare Pas anche in deroga ai rapporti di copertura previsti purché sia rispettato il valore di occupazione massimo del 60% dell’area di pertinenza”.
Pas per impianti fino a 20 MW
Altra novità importante è l’estensione dell’uso della procedura abilitativa semplificata (Pas) per autorizzare impianti fotovoltaici fino a 20 MWp che si colleghino alla rete anche in alta tensione, mentre prima sussisteva il solo riferimento alla MT che di fatto limitava la Pas a 10 MW.
La Pas fino a 20 MW senza necessità di verifiche di impatto ambientale, in assenza di vincoli, è ora applicabile in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave esaurite (e ripristinate) e impianti agrivoltaici elevati che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, commerciale artigianale.
Per tutte queste categorie, per l’esenzione dallo screening è necessario che sia allegata una auto-dichiarazione che l’area d’impianto non è interessata da vincoli paesaggistici, culturali, ambientali, idrogeologici, naturalistici ed eventuali vincoli sulle aree interessate dalle opere di connessione non rilevano.
Pas fino a 10 MW
Gli impianti sotto ai 10 MW si potranno invece autorizzare con Pas senza verifiche di impatto ambientale, in assenza di vincoli, nelle aree idonee (sia ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 199/2021 che quelle dichiarate idonee dalle Regioni e quelle idonee ai sensi di legge).
L’esenzione dalle verifiche ambientali anche in questo caso è subordinata a una autodichiarazione che l’area non è interessata da vincoli paesaggistici, ambientali, culturali, idrogeologici o naturalistici.
Nei casi di Pas fino a 20 MW e di Pas fino a 10 MW, il proponente potrà presentare la Pas e, se vi sono i presupposti, avere l’autorizzazione dell’impianto e della rete decorsi i 30 giorni dalla Pas.
Pas in aree vincolate e impianti flottanti
La Pas ordinaria in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali, naturalistici, sostituisce l’autorizzazione unica per gli impianti fino a 20 MW su cave, aree produttive, discariche etc. (si veda sopra) e fino a 10 MW in aree idonee, ma richiede comunque delle verifiche ambientali.
In tali casi dovrà essere fatto lo screening o la valutazione di impatto ambientale, ma, se l’area è considerata idonea ex lege, nella procedura di autorizzazione i pareri sul vincolo paesaggistico saranno obbligatori, ma non vincolanti.
Il decreto introduce anche una Pas speciale per gli impianti FV flottanti fino a 10 MW, che si applica per gli impianti sullo specchio d’acqua di invasi e bacini idrici comprese le cave dismesse o i canali di irrigazione. In questi casi vengono fatte salve le procedure ambientali e non si applica la Pas nel caso in cui vi siano beni dichiarati dal punto di vista paesaggistico come di notevole interesse pubblico, ovvero siano in aree naturali protette o siti Natura 2000.
Il MiTE entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto dovrà stabilire i criteri per l’inserimento e l’integrazione di questi impianti sotto il profilo ambientale e il loro corretto posizionamento rispetto alla sponda e alla profondità del bacino.
Nei casi di Pas ordinaria in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali, naturalistici e di Pas speciale per gli impianti flottanti fino a 10 MW dovranno invece essere presentate insieme la Pas e la Via o la domanda di screening e la Pas potrà iniziare a fare decorrere il proprio termine solo dopo avere ottenuto il provvedimento ambientale. Solo dopo 30 giorni dall’ottenimento della Via o dello screening sarà dunque autorizzata la costruzione e l’esercizio dell’impianto.
Aree ferroviarie e rifacimenti
Lo stesso decreto, come modificato, all’articolo 18 stabilisce che sono aree idonee per l’installazione di impianti Fer i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali) e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali.
In queste aree, ai sensi dell’art 22 del decreto 199/2021, i termini per le procedure autorizzative sono ridotti di un terzo, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante (e, decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione).
Sono automaticamente aree idonee poi anche i siti dove sono già presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell’area occupata o comunque con variazioni dell’area entro certi limiti, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo (con capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico).
Agrivoltaici e flottanti
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Il nuovo articolo 11 va poi modificare il divieto di incentivazione del FV su suoli agricoli introdotto dall’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, divieto che non si applica agli impianti agrovoltaici.
È stato stralciato il limite del 10% della superficie agricola aziendale, lo si sostituisce, per l’accesso agli incentivi, con il requisito che gli impianti agrovoltaici siano realizzati sulla base di linee guida.
Lo stesso articolo 11 ammette agli incentivi statali gli impianti fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.
L’articolo 9-ter stabilisce al comma 1 l’applicazione della PAS per gli impianti FV galleggianti fino 10 MW su invasi e bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.
Sistemi di accumulo
L’articolo 9, comma 1-sexies modifica la disciplina inerente il regime autorizzativo degli impianti di accumulo elettrochimico.
Si estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile (che non devono avere potenza superiore a 300 MW), sempre che non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici.
Solo gli storage abbinati a impianti Fer connessi alla rete di distribuzione (e non quelli stand alone o ad isola) sono considerati opere connesse ai predetti impianti.
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Fonte: qualenergia.it
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Agenzia delle Entrate: Superbonus 110%
ENEA: Dipartimento unità per l’efficienza energetica
MITE: Ministero della Transizione Ecologica
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LEGGE 27 aprile 2022 n. 34